La distilleria Bertolino e il Comune di Partinico sono ancora una volta al centro di una disputa legale riguardante le prescrizioni imposte all’azienda riguardo agli scarichi e alle emissioni in atmosfera. La distilleria ha presentato un nuovo ricorso al Cga per chiedere l’annullamento di alcune delle prescrizioni cui deve adeguarsi, riguardanti l’Aua, l’autorizzazione unica ambientale, che prevede parametri rigorosi per l’esercizio dell’attività industriale. La disputa è in corso da diversi anni e adesso il tempo per adeguarsi alle prescrizioni imposte sta per scadere. Infatti, la distilleria aveva tre anni di tempo per adeguarsi, ma ad oggi non ha ancora presentato il progetto di adeguamento richiesto.
Il Comune e la Città metropolitana hanno già emanato le loro direttive per imporre l’attuazione dell’Aua, ma la distilleria non ha ancora rispettato tali prescrizioni. Di conseguenza, l’amministrazione comunale ha autorizzato gli uffici a conferire l’incarico legale al legale esterno Gaetano Callipo, lo stesso che aveva vinto i precedenti ricorsi in sede amministrativa. La giunta ha spiegato che l’incarico è complementare e consequenziale al giudizio di primo grado ed è in considerazione dell’esito vittorioso del giudizio, che permetterà al legale di predisporre una memoria articolata contro l’atto di appello con istanza cautelare.
Il Tar aveva già respinto il precedente ricorso dell’azienda, ritenendo le prescrizioni imposte dal Comune proporzionate al caso concreto, praticabili e giustificate in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato. Pertanto, l’azienda, al netto di un eventuale ribaltamento del Cga, deve adeguare gli scarichi industriali con riferimento al fosforo ed azoto a quelli massimi indicati nell’autorizzazione unica ambientale.
Il Comune di Partinico deve vigilare, in quanto massima autorità sanitaria, e monitorare l’azienda per garantire il rispetto delle prescrizioni imposte. Sulla base di quanto stabilito dalla sentenza del Tar, le valutazioni delle autorità sono ampiamente discrezionali e possono essere sindacate nei soli casi di risultati “abnormi o evidentemente illogici e contraddittori”.